Art. 15. Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di scadenza 1 febbraio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascera' apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni. La consegna dei nuovi buoni nominativi sara' disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate. I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% - 1 febbraio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facolta' di chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.