Art. 15.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del  Tesoro  poliennali  9,25%  e
11%,  di  scadenza  1›  febbraio  1992,  nominativi,  dovranno essere
compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti  e
presentate  soltanto  presso  le  filiali  della Banca d'Italia, alle
quali possono essere esibite dagli incaricati  della  Banca  d'Italia
stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del debito pubblico a favore delle filiali della
Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di  tesoreria,  per  la
successiva  consegna  agli  interessati, previo ritiro delle ricevute
rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11% -  1›
febbraio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facolta'
di  chiederne  il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate nel presente
articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale  del
debito  pubblico  per  il  tramite  delle  direzioni  provinciali del
Tesoro, nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di  cui  al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n. 556, con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.