Art. 17.
  Le sottoscrizioni, da effettuare per  il  tramite  della  Direzione
generale  del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale
dello Stato, a  cura  del  cassiere  del  debito  pubblico,  mediante
versamento  del  contante  o  su  presentazione  di titoli nominativi
scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12%  -  1›
gennaio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 4 febbraio 1992
e  termineranno  il  giorno precedente la data di iscrizione nel Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.
  La  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle   suddette
sottoscrizioni,  rilascera' quietanze di versamento al bilancio dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione   degli   articoli   precedenti,  dei  nuovi  buoni
nominativi da emettere,  che  fruttano  interessi  dalla  data  delle
quietanze  stesse.  In  caso di presentazione di titoli nominativi da
reimpiegare, il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per  il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra   il   capitale   nominale   stesso  ed  il  relativo  prezzo  di
aggiudicazione,  nonche'  l'eventuale  importo  corrispondente   alla
frazione  inferiore  a  lire  centomila  del titolo presentato; sara'
operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge
19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della  suddetta
legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.