Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni  in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale
nominale, pari alla differenza fra il capitale  da  rimborsare  e  il
prezzo   fisso   di   cui   al   precedente  art.  1,  tenendo  conto
dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o  per  eccesso,  a
norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.