Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli "altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.