Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca  d'Italia.  Alla  stessa  Banca  d'Italia  sono   affidate   le
operazioni  di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di
cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di  rinnovo  possono
essere effettuate dal 4 al 7 febbraio 1992.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la Banca d'Italia,
conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati  dalle  norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei titoli al  portatore  effettivamente  sottoscritti  e  di  quelli
nominativi  rinnovati,  a  norma dei commi primo e terzo dell'art. 1,
una  provvigione  dell'1%,  contro  rilascio  di  apposita   ricevuta
all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero
dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla
consegna dei titoli agli  aventi  diritto,  i  quali  sono  tenuti  a
corrispondere  soltanto  il  prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo
fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto  di
sottoscrizione", nonche' i dietimi di interesse dovuti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".