Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 7 febbraio 1992. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto di sottoscrizione", nonche' i dietimi di interesse dovuti. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".