Art. 7.
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il  prezzo  offerto  e'  costituito  dal  prezzo fisso di emissione
stabilito in L. 93,85%  e  dall'ulteriore  importo  del  "diritto  di
sottoscrizione" che si intende pagare. Tale maggiorazione puo' essere
di  un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di
detta cifra;  eventuali  maggiorazioni  di  importo  diverso  vengono
arrotondate  per  eccesso,  mentre in mancanza di ogni indicazione di
maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale nominale.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali l'operatore intende effettuare il versamento di  quanto  dovuto
per i titoli risultati assegnati.