Art. 9.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte  di  cui  al  precedente  articolo, viene eseguita l'apertura
delle buste nei  locali  della  Banca  d'Italia  in  presenza  di  un
funzionario    della    Banca    medesima,    il   quale,   ai   fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine
decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente  art.  7.
Dette  operazioni  sono effettuate con l'intervento di un funzionario
del Tesoro, a cio' delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di
ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale  da  cui  risulta
l'ammontare   dei   buoni   assegnati   ed   il  relativo  prezzo  di
aggiudicazione. Tale  prezzo,  che  e'  costituito  dalla  somma  del
"prezzo  fisso  di  emissione"  e  dell'importo  da corrispondere per
"diritto di sottoscrizione",  sara'  reso  noto  mediante  comunicato
stampa e verra' applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.