Art. 4. Comunicazioni 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza e' comunicata: a) al Ministro dei trasporti, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari responsabili nell'ambito dell'Amministrazione dell'aviazione civile per l'affissione nei luoghi di lavoro; b) alla organizzazione sindacale FP/CGIL, nella persona del legale rappresentante; c) alla organizzazione sindacale FIT/CISL, nella persona del legale rappresentante; d) alla organizzazione sindacale UIL//Trasporti, nella persona del legale rappresentante; e) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante, affinche' provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali. 2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati sub a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo.