Art. 4.
                            Comunicazioni
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12  giugno  1990,  n.
146, la presente ordinanza e' comunicata:
    a)  al  Ministro  dei  trasporti,  che  provvede immediatamente a
trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari  responsabili
nell'ambito    dell'Amministrazione    dell'aviazione    civile   per
l'affissione nei luoghi di lavoro;
    b) alla  organizzazione  sindacale  FP/CGIL,  nella  persona  del
legale rappresentante;
    c)  alla  organizzazione  sindacale  FIT/CISL,  nella persona del
legale rappresentante;
    d) alla organizzazione sindacale  UIL//Trasporti,  nella  persona
del legale rappresentante;
    e)  all'ente  RAI-TV,  nella  persona  del legale rappresentante,
affinche' provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della  legge  12
giugno  1990,  n.  146,  a  dare notizia del contenuto della presente
ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
  2. La Polizia di  Stato  o  l'Arma  dei  carabinieri  cureranno  la
comunicazione  della  presente  ordinanza  mediante consegna di copia
conforme di essa ai destinatari indicati sub a), b), c), d) ed e) del
comma 1 del presente articolo.