Art. 2.
  Il   distretto   minerario   competente   per   territorio   vigila
sull'esecuzione  dei  progetti  di  riassetto  ambientale  ammessi  a
contributo.
  La  verifica  ed il controllo dell'esecuzione dei progetti suddetti
sono effettuati da una commissione tecnica nominata con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e composta da un rappresentante  del
Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, di
un  rappresentante  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  -  Direzione  generale  delle  miniere,  e  da   un
rappresentante del Ministero del tesoro.
  La  commissione, sentito il distretto minerario competente, accerta
l'effettiva realizzazione  delle  opere  indicate  nei  progetti,  la
funzionalita' delle stesse e la congruita' delle spese.
  La commissione presenta al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato apposita relazione, con la quale indica le modalita'
di verifica e di controllo eseguite e si pronuncia sull'entita' delle
spese riconosciute ammissibili a contributo.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                    RUFFOLO
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BODRATO