Art. 2. Il distretto minerario competente per territorio vigila sull'esecuzione dei progetti di riassetto ambientale ammessi a contributo. La verifica ed il controllo dell'esecuzione dei progetti suddetti sono effettuati da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, e da un rappresentante del Ministero del tesoro. La commissione, sentito il distretto minerario competente, accerta l'effettiva realizzazione delle opere indicate nei progetti, la funzionalita' delle stesse e la congruita' delle spese. La commissione presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione, con la quale indica le modalita' di verifica e di controllo eseguite e si pronuncia sull'entita' delle spese riconosciute ammissibili a contributo. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO