AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge  alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309".
Il  D.L.  n.  309/1991, di contenuto pressoche' analogo, non e' stato
convertito in legge per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il
relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1991).
                               Art. 1.
  1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali  e  gli  altri
enti pubblici economici, nonche' le aziende autonome statali, possono
essere trasformati in societa' per azioni.
  2.  Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformita'
agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei
criteri  di  economicita'  ed  efficienza,  deliberati  dal  CIPE  su
proposta  del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche
si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218
(a). Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali
partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati  dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 (b).
  3.  Le  trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche
statutarie sono deliberate dagli  organi  competenti  in  materia  in
conformita'  ai  criteri  di  cui  al comma 2 ed entro due mesi dalla
formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio  e
della programmazione economica. Le societa' per azioni derivate dagli
enti  di  cui  al  comma  1  succedono  a  questi nella totalita' dei
rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale
sociale, di proprieta' dello Stato.
  4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono  approvate
con   decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  i  Ministri
competenti,   restando   soggette  alla  stessa  approvazione,  anche
successivamente,  le deliberazioni comunque concernenti il diritto di
voto.
  5. Le societa' di cui al comma 1  sono  sottoposte  alla  normativa
generale  vigente  per  le  societa'  per  azioni;  e' fatta salva la
disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12  agosto  1977,  n.
675 (c), in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.
  6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
delle  finanze  e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE,
nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle societa' di
cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi  della  sezione  XII
del  capo  V del titolo V del libro V del codice civile (d). I poteri
spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono  esercitati  ai
sensi dell'articolo 2372 del codice civile (d).
  7.  Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che
subordinano l'attivita' degli enti ed aziende di cui  al  comma  1  a
specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti
delle  societa'  da  essi  derivate,  fatti  salvi  gli  indirizzi di
carattere  generale.  E'  abrogato  l'articolo  1  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626 (e).
  8.  Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente
dalle disposizioni contenute nel presente decreto, e'  soggetta  alla
procedura  di  approvazione  prevista  dal  comma 4. Sara', comunque,
prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i  poteri
di cui all'articolo 2384 del codice civile (d).
  9.  Le  partecipazioni,  risultanti  dalle trasformazioni di cui al
comma 1, fatti salvi i diritti  partecipativi  spettanti  a  soggetti
diversi  dallo  Stato,  possono  essere  alienate  nel rispetto degli
indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicita', ai
limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione,
di collocamento e  di  cessione  delle  partecipazioni  previste  dal
presente  decreto.  Le  alienazioni  ed  ogni altra operazione, dalle
quali derivi la perdita  del  controllo  di  maggioranza,  diretto  o
indiretto,  da  parte  dello  Stato nelle societa' di cui al comma 1,
sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformita' a specifiche
deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalita'
dalle stesse stabilite.
  10. Con decreti del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  CIPE,  si
provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato
finanziario  e  presso investitori istituzionali delle partecipazioni
spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse  partecipazioni
e  determinazione  delle  condizioni,  dei  prezzi,  delle  entita' e
modalita' delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di
minoranza, dell'azionista pubblico,  nonche'  all'attribuzione  delle
partecipazioni  di  controllo,  tenute  presenti anche le esigenze di
efficienza delle societa'.
  11. Il collocamento  e  le  cessioni  delle  partecipazioni  devono
essere  eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole
diffusione di esse fra il pubblico e da  prevenire,  anche  in  forma
indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.
  12.  Le  trasformazioni dirette alla costituzione delle societa' di
cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonche' le  occorrenti
valutazioni,  possono  essere effettuate con l'assistenza di istituti
di  intermediazione  di  comprovata   e   specifica   esperienza.   I
corrispettivi  professionali  per  la  stima dei beni conferiti e per
ogni altra valutazione prevista dal presente decreto  sono  stabiliti
con  decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e
giustizia.
  13. I proventi derivanti dalla  cessione  delle  partecipazioni  di
proprieta'  dello  Stato sono versati all'entrata del bilancio con le
modalita' determinate dal Ministro del tesoro.
  14. Per i dipendenti delle societa' per azioni di cui al comma 1 le
disposizioni  legislative  e  contrattuali,  vigenti  in  materia  di
previdenza  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, si
applicano facendo salvi i diritti quesiti  e  gli  effetti  di  leggi
speciali.  Con  decreti  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  gli  altri
Ministri competenti, sono disciplinate le modalita' e le procedure ai
fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.
  15.  Le  deliberazioni  del  CIPE  di  cui  ai  commi  2  e 10 sono
comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che  rendono  il
parere  entro  il  termine  regolamentare. Si prescinde dal parere se
esso non e' espresso nel predetto termine.
  16.  Entro  tre  mesi  dall'avvio  delle  operazioni  previste  dal
presente  decreto,  il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
al Parlamento una relazione contenente l'elenco  delle  societa'  per
azioni   di  cui  al  comma  1,  nonche'  delle  societa'  da  queste
direttamente  o   indirettamente   partecipate,   con   l'indicazione
dell'attivita' imprenditoriale svolta da ciascuna societa' o ente.
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei
Ministri   presenta  al  Parlamento  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del presente decreto.
  18. Per le trasformazioni e le conseguenti  operazioni,  inclusi  i
conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai
fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n.
218, e successive modificazioni (a).
   19.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  18  si  applicano  alle
operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  20.  Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le
aziende e le societa' adeguano i propri statuti alle disposizioni del
presente decreto.
 
             (a) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in  materia
          di   ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale  degli
          istituti di credito di diritto pubblico".
             (b)  La  legge  n.  142/1990  reca:  "Ordinamento  delle
          autonomie locali".
             (c)  Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n. 675/1977
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) e' il seguente:
             "Art. 14. - E' fatto obbligo  alle  imprese  controllate
          dagli  enti  di gestione delle partecipazioni statali, o da
          loro finanziarie, di sottoporre a  revisione  da  parte  di
          societa'  autorizzate  ai sensi dell'art. 8 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  i
          bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli
          18 e 19 del citato decreto presidenziale".
             (d) La sezione XII (articoli 2458, 2459 e 2460) del capo
          V (Delle societa' per azioni) del titolo V (Delle societa')
          del  libro V (Del lavoro) del codice civile si occupa delle
          societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.
             Si trascrive il testo degli articoli  2372  e  2384  del
          medesimo codice civile:
             "Art.  2372  (come  sostituito  dall'art.  8  del D.L. 8
          aprile 1974, n.  95, nel testo introdotto  dalla  legge  di
          conversione   7  giugno  1974,  n.    216)  (Rappresentanza
          nell'assemblea). - Salvo disposizione  contraria  dell'atto
          costitutivo,    i    soci   possono   farsi   rappresentare
          nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
          iscritto e i documenti relativi  devono  essere  conservati
          dalla societa'.
             La  rappresentanza  puo'  essere  conferita soltanto per
          singole assemblee, con effetto anche  per  le  convocazioni
          successive.
             La  delega  non  puo'  essere rilasciata con il nome del
          rappresentante in  bianco.  Il  rappresentante  puo'  farsi
          sostituire  solo  da  chi  sia espressamente indicato nella
          delega.
             La rappresentanza non puo'  essere  conferita  ne'  agli
          amministratori,  ai sindaci e ai dipendenti della societa',
          ne'   alle   societa'   da   essa   controllate   e    agli
          amministratori,  sindaci  e  dipendenti  di  queste, ne' ad
          aziende o istituti di credito.
             La stessa persona non puo'  rappresentare  in  assemblea
          piu'  di  dieci  soci o se si tratta di societa' con azioni
          quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa'  ha
          capitale  non  superiore  ai  dieci miliardi, piu' di cento
          soci se la societa' ha capitale superiore ai dieci miliardi
          e non superiore a cinquanta miliardi  e  piu'  di  duecento
          soci  se  la  societa'  ha  capitale superiore ai cinquanta
          miliardi.
             Le  disposizioni  del  quarto  e  del  quinto  comma  si
          applicano  anche  nel  caso  di  girata  delle  azioni  per
          procura".
             "Art. 2384 (come sostituito dall'art. 5  del  D.P.R.  29
          dicembre  1969,  n. 1127) (Poteri di rappresentanza). - Gli
          amministratori che hanno la rappresentanza  della  societa'
          possono  compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto
          sociale salvo le limitazioni che risultano  dalla  legge  o
          dall'atto costitutivo.
             Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano
          dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate,
          non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
          abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'".
             (e) Il testo dell'abrogato art. 1 del D.P.R. n. 626/1968
          (Riordinamento  delle attribuzioni e della composizione dei
          Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica
          e finanziaria) era il seguente:
             "Art.  1.  -  Ai  fini dell'esercizio delle attribuzioni
          previste dalla legge 7  marzo  1938,  n.  141  (concernente
          conversione  in legge con modificazioni del R.D.L. 12 marzo
          1936, n.  375,  recante  disposizioni  per  la  difesa  del
          risparmio  e  per  la disciplina della funzione creditizia,
          n.d.r.),   e   successive   modificazioni,   il    Comitato
          interministeriale  per il credito e il risparmio si attiene
          alle direttive generali del Comitato interministeriale  per
          la programmazione economica per la ripartizione globale dei
          flussi  monetari  tra le varie destinazioni, in conformita'
          alle linee di  sviluppo  fissate  dal  programma  economico
          nazionale.
             In particolare, le predette direttive sono enunciate dal
          C.I.P.E.   insieme con le linee generali per l'impostazione
          del progetto del bilancio di previsione dello Stato".