AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309". Il D.L. n. 309/1991, di contenuto pressoche' analogo, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 1991). Art. 1. 1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonche' le aziende autonome statali, possono essere trasformati in societa' per azioni. 2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a). Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (b). 3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformita' ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le societa' per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalita' dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprieta' dello Stato. 4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto. 5. Le societa' di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le societa' per azioni; e' fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (c), in materia di revisione dei bilanci d'esercizio. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle societa' di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile (d). I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile (d). 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attivita' degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle societa' da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626 (e). 8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, e' soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sara', comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile (d). 9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicita', ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle societa' di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformita' a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalita' dalle stesse stabilite. 10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entita' e modalita' delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonche' all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle societa'. 11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti. 12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle societa' di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonche' le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia. 13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprieta' dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalita' determinate dal Ministro del tesoro. 14. Per i dipendenti delle societa' per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalita' e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza. 15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non e' espresso nel predetto termine. 16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle societa' per azioni di cui al comma 1, nonche' delle societa' da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attivita' imprenditoriale svolta da ciascuna societa' o ente. 17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto. 18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni (a). 19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le societa' adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.
(a) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico". (b) La legge n. 142/1990 reca: "Ordinamento delle autonomie locali". (c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "Art. 14. - E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di societa' autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale". (d) La sezione XII (articoli 2458, 2459 e 2460) del capo V (Delle societa' per azioni) del titolo V (Delle societa') del libro V (Del lavoro) del codice civile si occupa delle societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. Si trascrive il testo degli articoli 2372 e 2384 del medesimo codice civile: "Art. 2372 (come sostituito dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216) (Rappresentanza nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa'. La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o istituti di credito. La stessa persona non puo' rappresentare in assemblea piu' di dieci soci o se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa, piu' di cinquanta soci se la societa' ha capitale non superiore ai dieci miliardi, piu' di cento soci se la societa' ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore a cinquanta miliardi e piu' di duecento soci se la societa' ha capitale superiore ai cinquanta miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura". "Art. 2384 (come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127) (Poteri di rappresentanza). - Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'". (e) Il testo dell'abrogato art. 1 del D.P.R. n. 626/1968 (Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria) era il seguente: "Art. 1. - Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 (concernente conversione in legge con modificazioni del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, n.d.r.), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, in conformita' alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale. In particolare, le predette direttive sono enunciate dal C.I.P.E. insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato".