Art. 2.
  1. Il Ministro delle finanze, in base alle  indicazioni  deliberate
dal  Consiglio dei Ministri, e' autorizzato ad affidare a consorzi di
banche ed altri operatori economici o a societa',  specializzati  nel
settore,  il  compito  di  individuare, nel termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  i  beni  patrimoniali  dello Stato suscettibili di gestione
economica, anche in relazione alla  destinazione  urbanistica,  o  di
diretta  alienazione anche del solo diritto di superficie, nonche' di
classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria
e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti.
  2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1
possono essere attuate, altresi', previo conferimento a societa'  con
capitale misto, costituite con le modalita' e le finalita' deliberate
dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.
  3.  E'  accordata  la  garanzia  dello  Stato sulle obbligazioni di
durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari,
ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma  2  e,
comunque,   per   esigenze   finanziarie  dipendenti  dagli  anticipi
effettuati. La garanzia  dello  Stato  si  estende  al  rimborso  del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.
Gli  oneri  eventuali  derivanti  dalla  garanzia  statale  di cui al
presente comma graveranno su apposito capitolo  da  iscriversi  nello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e
successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di
cui al presente articolo. Il Tesoro  dello  Stato  e'  surrogato  nei
diritti    del   creditore   verso   il   debitore   in   conseguenza
dell'operativita' della garanzia statale.
  4. L'Istituto mobiliare italiano e' autorizzato ad  anticipare,  in
acconto   sui   proventi   derivanti,   in  relazione  alle  previste
destinazioni, dalle alienazioni e  dalle  gestioni,  un  importo  non
inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi.
Gli   importi  anticipati  in  acconto,  il  pagamento  dei  relativi
interessi ed ogni altro  onere  e  spesa  sono  rimborsati  entro  il
termine  previsto  per  il versamento dei proventi delle alienazioni.
Con decreti del Ministro del  tesoro  sono  determinati  i  tassi  di
interesse, con riferimento a quelli del mercato.
  5.  I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad
anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto
sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo
non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed
alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilita'  generale
dello  Stato,  fermi  i principi generali dell'ordinamento giuridico-
contabile.
  6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e  2,
e'  costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione
dei programmi di  gestione  e  di  vendita,  emanando  le  occorrenti
direttive anche per l'accelerazione delle procedure.
  7. Il Comitato e' composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica.
  8.  I  proventi  delle  alienazioni  sono versati al bilancio dello
Stato entro il 31 dicembre 1992.
  9. I proventi della gestione dei beni  patrimoniali  non  alienati,
comprensivi   delle   concessioni   esistenti,  sono  destinati  alla
valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditivita',  d'intesa
con gli enti locali, per la successiva alienazione.
  10.   Con   la  legge  finanziaria  sono  determinati  gli  importi
annualmente acquisibili in dipendenza delle  alienazioni  di  cui  al
comma 5.
  11.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle finanze un comitato
tecnico, composto da un direttore generale  dello  stesso  Ministero,
che  lo  presiede,  da  un  magistrato  del Consiglio di Stato, da un
magistrato della  Corte  dei  conti,  dal  direttore  generale  della
Direzione  generale  del coordinamento territoriale del Ministero dei
lavori  pubblici,  da  tre  dirigenti  generali  in   rappresentanza,
rispettivamente,  dei  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da  tre
esperti  particolarmente  qualificati,  designati  dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonche' da un rappresentante  del  presidente
delle  giunte  delle  regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i
beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti  anche
ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.
  12.  Per  le  valutazioni  urbanistiche,  il  comitato  tecnico  e'
integrato  dal  sindaco  del  comune   e   dall'assessore   regionale
all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.
  13. L'attivita' istruttoria e di segreteria del comitato tecnico e'
assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze.
All'organizzazione   della  segreteria  provvede  il  presidente  del
comitato tecnico.
  14. I componenti permanenti del  comitato  tecnico  sono  nominati,
anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  15.  Il Ministro delle finanze, per le finalita' di cui al presente
articolo,  convoca   una   conferenza   cui   partecipano   tutti   i
rappresentanti   delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici  comunque  tenuti  ad  adottare  atti  d'intesa,  nonche'  a
rilasciare  pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti
da leggi statali e regionali.
  16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione  e
di  valorizzazione  dei  beni immobili di cui al comma 1, nonche' gli
eventuali progetti esecutivi connessi con le finalita'  previste  dal
presente  articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  relative  ai
vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e  territoriali,
esprimendosi  su  di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed
apportando, ove occorrano, le opportune  modifiche,  senza  che  cio'
comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne
gli  interventi  dell'ente  locale,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a).
  17.  L'approvazione  assunta  all'unanimita'  sostituisce  ad  ogni
effetto   gli   atti   d'intesa,  i  pareri,  le  autorizzazioni,  le
approvazioni, i nulla osta previsti da  leggi  statali  e  regionali.
Essa  comporta  in  ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di
cui al  presente  articolo,  per  quanto  occorra,  variazione  anche
integrativa  agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi
compresi   i  piani  regolatori  aeroportuali,  senza  necessita'  di
ulteriori adempimenti.
 
             (a) Il comma 5 dell'art.  27  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento  delle  autonomie  locali)  prevede  che: "Ove
          l'accordo comporti variazione degli strumenti  urbanistici,
          l'adesione  del  sindaco allo stesso deve essere ratificata
          dal consiglio  comunale  entro  trenta  giorni  a  pena  di
          decadenza".
             L'accordo  di cui trattasi e' l'accordo di programma per
          la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o  di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti predetti.