Art. 2. 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, e' autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a societa', specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonche' di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti. 2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresi', previo conferimento a societa' con capitale misto, costituite con le modalita' e le finalita' deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze. 3. E' accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della garanzia statale. 4. L'Istituto mobiliare italiano e' autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico- contabile. 6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, e' costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure. 7. Il Comitato e' composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992. 9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditivita', d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione. 10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5. 11. E' istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6. 12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico e' integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili. 13. L'attivita' istruttoria e di segreteria del comitato tecnico e' assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico. 14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 15. Il Ministro delle finanze, per le finalita' di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali. 16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonche' gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalita' previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a). 17. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessita' di ulteriori adempimenti.
(a) Il comma 5 dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: "Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza". L'accordo di cui trattasi e' l'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti.