Art. 2. Strutture di alta specialita' - Definizione Il complesso dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato a ciascuna alta specialita' costituisce una struttura di alta specialita'. Il personale medico e non medico operante nella stessa struttura di alta specialita' assicura in modo coordinato le prestazioni erogate da ciascuna struttura. Le strutture di alta specialita' e i loro bacini d'utenza vengono individuati nel successivo art. 5. Tali strutture costituiscono centri di riferimento per l'intero Servizio sanitario nazionale. La dotazione obbligatoria di servizi costituenti una struttura di alta specialita' in relazione alle funzioni e prestazioni da erogare compresi i collegamenti con le attivita' specialistiche affini e complementari, le dotazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi e posti letto, e gli standards minimi di attivita', sono specificati rispettivamente negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.