Art. 2.
             Strutture di alta specialita' - Definizione
  Il   complesso  dei  mezzi,  delle  attrezzature  e  del  personale
assegnato a ciascuna alta specialita' costituisce  una  struttura  di
alta  specialita'.  Il  personale  medico e non medico operante nella
stessa struttura di alta specialita' assicura in modo  coordinato  le
prestazioni erogate da ciascuna struttura.
  Le  strutture  di alta specialita' e i loro bacini d'utenza vengono
individuati nel  successivo  art.  5.  Tali  strutture  costituiscono
centri di riferimento per l'intero Servizio sanitario nazionale.
  La  dotazione  obbligatoria di servizi costituenti una struttura di
alta specialita' in relazione alle funzioni e prestazioni da  erogare
compresi  i  collegamenti  con  le  attivita' specialistiche affini e
complementari, le dotazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi  e
posti  letto,  e  gli standards minimi di attivita', sono specificati
rispettivamente negli allegati  A,  B,  C,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto.