Art. 3. Sede delle strutture di alta specialita' Salvo quanto disposto dalla legge in ordine alla dislocazione territoriale, costituiscono sede preferenziale di collocazione delle strutture finalizzate all'esercizio delle alte specialita' di cui all'art. 1, i presidi ospedalieri multizonali, ivi compresi quelli a carattere pediatrico e i policlinici universitari, e per le alte specialita' pediatriche, anche le istituzioni pediatriche a livello regionale o interregionale. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, alla costituzione e funzionamento di una struttura di alta specialita' possono concorrere personale, servizi e attrezzature di organismi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempre che tale possibilita' sia prevista dal piano sanitario della regione o della provincia autonoma. La alte specialita' pediatriche sono di regola collocate nelle istituzioni pediatriche di cui al presente articolo.