Art. 3.
              Sede delle strutture di alta specialita'
  Salvo  quanto  disposto  dalla  legge  in  ordine alla dislocazione
territoriale, costituiscono sede preferenziale di collocazione  delle
strutture  finalizzate  all'esercizio  delle  alte specialita' di cui
all'art. 1, i presidi ospedalieri multizonali, ivi compresi quelli  a
carattere  pediatrico  e  i  policlinici  universitari, e per le alte
specialita' pediatriche, anche le istituzioni pediatriche  a  livello
regionale o interregionale.
  Fermo   restando   quanto  stabilito  dal  precedente  comma,  alla
costituzione e funzionamento di una  struttura  di  alta  specialita'
possono  concorrere  personale,  servizi  e attrezzature di organismi
convenzionati con il Servizio  sanitario  nazionale  ai  sensi  degli
articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempre
che  tale possibilita' sia prevista dal piano sanitario della regione
o della provincia autonoma.
  La alte specialita' pediatriche  sono  di  regola  collocate  nelle
istituzioni pediatriche di cui al presente articolo.