Art. 4. Norme organizzative Al fine di assicurare il corretto e coordinato espletamento dell'attivita' di alta specialita', l'organo deliberante dell'organismo da cui dipende la struttura, fissa, previo parere dei responsabili dei vari servizi, apposite norme per l'organizzazione funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale dei servizi che compongono la struttura stessa. Ove alla costituzione della struttura di alta specialita' concorra l'apporto di altri organismi, e' necessaria la previa intesa con coloro che, in base alle norme di legge o statutarie, ne hanno la legale rappresentanza. Talune prestazioni, espressamente individuate nell'allegato A, possono essere erogabili anche presso servizi ubicati in altri presidi nella stessa area metropolitana. Qualora nella stessa istituzione coesistano piu' strutture di alta specialita' aventi componenti primarie o attivita' specialistiche comuni, le norme di cui al primo comma del presente articolo possono prevedere che le relative prestazioni siano erogate da uno stesso servizio.