Art. 4.
                         Norme organizzative
  Al  fine  di  assicurare  il  corretto  e  coordinato  espletamento
dell'attivita'   di   alta    specialita',    l'organo    deliberante
dell'organismo  da cui dipende la struttura, fissa, previo parere dei
responsabili dei vari servizi, apposite  norme  per  l'organizzazione
funzionalmente  accorpata  e  unitaria  di  tipo  dipartimentale  dei
servizi che compongono la struttura stessa.
  Ove alla costituzione della struttura di alta specialita'  concorra
l'apporto  di  altri  organismi,  e'  necessaria la previa intesa con
coloro che, in base alle norme di legge o  statutarie,  ne  hanno  la
legale rappresentanza.
  Talune  prestazioni,  espressamente  individuate  nell'allegato  A,
possono essere  erogabili  anche  presso  servizi  ubicati  in  altri
presidi nella stessa area metropolitana.
  Qualora  nella stessa istituzione coesistano piu' strutture di alta
specialita' aventi componenti  primarie  o  attivita'  specialistiche
comuni,  le norme di cui al primo comma del presente articolo possono
prevedere che le relative prestazioni siano  erogate  da  uno  stesso
servizio.