Art. 6.
             Certificazione e accertamento dei requisiti
            Individuazione strutture di alta specialita'
  La  certificazione della sussistenza di tutti i requisiti, elementi
costitutivi   e   standard,   compete   al   legale    rappresentante
dell'organismo  da cui dipende la struttura o con cui la struttura e'
convenzionata, in caso di appartenenza ad altre  istituzioni,  previa
verifica  e relazione scritta del direttore sanitario, o, nel caso di
inesistenza, di figura equivalente.
  Il Ministro della sanita', nell'ambito della funzione  generale  di
accreditamento  delle  strutture sanitarie di livello interregionale,
ha facolta' di disporre, direttamente o tramite le regioni o province
autonome interessate, accertamenti e verifiche sui dati certificati.