Art. 6. Certificazione e accertamento dei requisiti Individuazione strutture di alta specialita' La certificazione della sussistenza di tutti i requisiti, elementi costitutivi e standard, compete al legale rappresentante dell'organismo da cui dipende la struttura o con cui la struttura e' convenzionata, in caso di appartenenza ad altre istituzioni, previa verifica e relazione scritta del direttore sanitario, o, nel caso di inesistenza, di figura equivalente. Il Ministro della sanita', nell'ambito della funzione generale di accreditamento delle strutture sanitarie di livello interregionale, ha facolta' di disporre, direttamente o tramite le regioni o province autonome interessate, accertamenti e verifiche sui dati certificati.