Art. 7. Attivazione strutture di alta specialita' Norme transitorie L'attivazione delle strutture di alta specialita' di malattie vascolari e di oncologia ginecologica e' subordinata, per motivi di ordine tecnico e finanziario, alla emanazione di successivo decreto. Per l'alta specialita' trapianti d'organo il presente decreto si limita ai trapianti renali. Il possesso di tutti i requisiti di cui agli allegati A, B, e C, deve essere comunque acquisito dalla struttura di alta specialita' entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel primo anno di operativita' del decreto, la struttura puo' essere attivata qualora disponga dei prescritti elementi costitutivi di carattere obbligatorio, e abbia raggiunto nel triennio precedente livelli di attivita' pari almeno ai due terzi di quelli previsti come parametri standard a regime. Qualora il numero delle strutture di alta specialita' attivabili in base al comma precedente del presente articolo fosse insufficiente rispetto alla domanda risultante dai bacini d'utenza effettivi previsti dall'art. 5 del presente decreto, puo' essere disposta, entro i limiti imposti dai bacini d'utenza ed in relazione al grado di completezza delle componenti, ai livelli di attivita' gia' conseguiti, ed alla loro dislocazione territoriale, l'attivazione provvisoria di strutture di alta specialita' in istituzioni che pur svolgendo attivita' significativa nel settore, manchino di parte delle componenti primarie o dei collegamenti richiesti, o non abbiano ancora raggiunto gli standard di attivita' nella misura prevista dal presente articolo. Il provvedimento cessera' di avere effetto qualora entro un anno non siano state completate le prescritte componenti ed i collegamenti necessari, e entro due anni non siano stati conseguiti i livelli di attivita' previsti.