Art. 7.
              Attivazione strutture di alta specialita'
                          Norme transitorie
  L'attivazione  delle  strutture  di  alta  specialita'  di malattie
vascolari e di oncologia ginecologica e' subordinata, per  motivi  di
ordine  tecnico e finanziario, alla emanazione di successivo decreto.
Per l'alta specialita' trapianti  d'organo  il  presente  decreto  si
limita ai trapianti renali.
  Il  possesso  di  tutti i requisiti di cui agli allegati A, B, e C,
deve essere comunque acquisito dalla struttura  di  alta  specialita'
entro  il  termine  di  due  anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  Nel primo anno di  operativita'  del  decreto,  la  struttura  puo'
essere  attivata qualora disponga dei prescritti elementi costitutivi
di carattere obbligatorio, e abbia raggiunto nel triennio  precedente
livelli di attivita' pari almeno ai due terzi di quelli previsti come
parametri standard a regime.
  Qualora il numero delle strutture di alta specialita' attivabili in
base  al  comma  precedente del presente articolo fosse insufficiente
rispetto  alla  domanda  risultante  dai  bacini  d'utenza  effettivi
previsti  dall'art.  5  del  presente  decreto, puo' essere disposta,
entro i limiti imposti dai bacini d'utenza ed in relazione  al  grado
di  completezza  delle  componenti,  ai  livelli  di  attivita'  gia'
conseguiti, ed alla  loro  dislocazione  territoriale,  l'attivazione
provvisoria  di  strutture di alta specialita' in istituzioni che pur
svolgendo attivita' significativa  nel  settore,  manchino  di  parte
delle componenti primarie o dei collegamenti richiesti, o non abbiano
ancora  raggiunto gli standard di attivita' nella misura prevista dal
presente articolo. Il provvedimento cessera' di avere effetto qualora
entro un anno non siano state completate le prescritte componenti  ed
i collegamenti necessari, e entro due anni non siano stati conseguiti
i livelli di attivita' previsti.