Art. 5. Gli esercenti laboratori misti di parrucchiere per uomo e per donna possono certificare le operazioni effettuate, indifferentemente, sia utilizzando i modelli A e B di ricevuta fiscale e di fattura-ricevuta fiscale di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sia utilizzando quelli allegati al decreto ministeriale 2 luglio 1980.