Art. 5.
  Gli esercenti laboratori misti di parrucchiere per uomo e per donna
possono  certificare le operazioni effettuate, indifferentemente, sia
utilizzando i modelli A e B di ricevuta fiscale e di fattura-ricevuta
fiscale di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente  decreto,  sia
utilizzando quelli allegati al decreto ministeriale 2 luglio 1980.