Art. 5.
  Il  dipartimento  della  protezione civile provvede alla nomina dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA