Art. 2. L'art. 7 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 e' modificato nel modo seguente: Fissazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali L'intervento finanziario a favore delle stagioni liriche tradizionali e' fissato annualmente, ai sensi dell'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la determinazione di una quota base a recita, di contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano e di contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale. I bilanci dovranno, in ogni caso, esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta. Qualora tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva si procedera' alla proporzionale riduzione della sovvenzione assegnata. Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite liriche direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera da rappresentare), per le quali e' prevista l'utilizzazione di soli artisti italiani e comunitari, tenuto conto della struttura produttiva ed organizzativa impegnata del teatro, del numero delle prove effettuate, del rapporto incassi e investimenti, nonche' del rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante. Si terra', altresi', conto dell'attivita' di promozione e coordinamento delle attivita' musicali che il teatro pone in essere nel territorio della propria provincia. Una particolare attenzione sara' rivolta anche alle coproduzioni, al massimo fra tre teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite. In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% dello stesso. Nell'ipotesi di opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la maggiorazione potra' essere concessa purche' i requisiti sopra richiamati sussistano complessivamente tra le opere. La suddetta quota sara' invece ridotta del 40% per opere da camera. Per spettacoli effettuati all'aperto la quota e' maggiorata del 10 per cento. I contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano riguardano distintamente: opere nuovissime cioe' di prima esecuzione assoluta; opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre venti anni; opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da non oltre venti anni. Nel caso di spettacolo misto di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo. La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate. I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani riguardano distintamente, tenendo conto dell'eventuale impiego del coro, l'intero spettacolo, i 2/3 dello spettacolo o 1/3 o 1/2 dello spettacolo. La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale. Obbligo delle prove. Ciascun teatro dovra' dimostrare lo svolgimento di un numero complessivo di turni di prova pari al numero delle opere in cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per almeno 12. Tali prove potranno essere ripartite tra le varie opere in relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto prestazioni per ciascuna opera in cartellone, compresa la prosa generale in cos- tume. Non potranno essere effettuati piu' di due turni giornalieri. Nei giorni di recita e prova generale sara' consentito un solo turno di prova. Deroga all'obbligo delle prove. Nel caso in cui la recita lirica o lo spettacolo di balletto sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di tradizione con gli artisti che hanno partecipato alla preparazione dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di ballo, e' possibile derogare all'obbligo delle prove a condizione che la rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non superiore a otto giorni. Qualora detto intervallo ecceda gli otto giorni e non superi i venti deve essere effettuata almeno una prova d'insieme nel teatro ove ha sede la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti giorni e non superi i trenta dovra' essere comprovato lo svolgimento di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la rappresentanzione. E' possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto in misura non superiore a 1/4, nonche' una variazione degli organici, dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con esclusione del direttore d'orchestra. Il Ministro: TOGNOLI