Art. 2.
  L'art. 7 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 e' modificato nel
modo seguente:
                   Fissazione della quota a recita
                per le stagioni liriche tradizionali
  L'intervento   finanziario   a   favore   delle   stagioni  liriche
tradizionali e' fissato annualmente,  ai  sensi  dell'art.  31  della
legge  14  agosto  1967,  n.  800,  dal  Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica mediante la
determinazione di una quota base a recita, di contributi  integrativi
per  l'allestimento  di  opere  di  autore  italiano  e di contributi
integrativi per la preparazione del materiale musicale.
  I bilanci dovranno, in  ogni  caso,  esporre  entrate  diverse  dal
contributo statale non inferiori al 50% della sovvenzione richiesta.
  Qualora  tale percentuale non risulti verificata in sede consuntiva
si  procedera'  alla  proporzionale   riduzione   della   sovvenzione
assegnata.
  Vengono inoltre individuate quote a recita maggiorate per le recite
liriche  direttamente prodotte, con l'impiego del coro (salvo deroghe
eccezionali connesse con il particolare impegno produttivo dell'opera
da rappresentare), per le quali e' prevista l'utilizzazione  di  soli
artisti   italiani   e   comunitari,  tenuto  conto  della  struttura
produttiva ed organizzativa impegnata del teatro,  del  numero  delle
prove  effettuate,  del  rapporto incassi e investimenti, nonche' del
rapporto fra capienza complessiva del teatro e pubblico pagante.
  Si  terra',  altresi',  conto  dell'attivita'   di   promozione   e
coordinamento  delle  attivita' musicali che il teatro pone in essere
nel territorio della propria provincia.
  Una particolare attenzione sara' rivolta anche  alle  coproduzioni,
al  massimo  fra  tre  teatri, e comunque paritetiche, sia per quanto
riguarda l'investimento complessivo che per il numero delle recite.
  In questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate  diverse  dal
contributo statale non inferiore al 70% dello stesso.
  Nell'ipotesi  di  opere abbinate, costituenti intero spettacolo, la
maggiorazione  potra'  essere  concessa  purche'  i  requisiti  sopra
richiamati  sussistano  complessivamente  tra  le  opere. La suddetta
quota sara' invece ridotta del 40% per opere da camera.
  Per spettacoli effettuati all'aperto la quota e' maggiorata del  10
per cento.
  I  contributi  integrativi  per  l'allestimento  di opere di autore
italiano riguardano distintamente:
   opere nuovissime cioe' di prima esecuzione assoluta;
   opere di prima esecuzione locale di autore vivente o  deceduto  da
non oltre venti anni;
   opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente
da non oltre venti anni.
  Nel   caso  di  spettacolo  misto  di  cui  faccia  parte  un'opera
nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei
contributi integrativi sono  ridotti  proporzionalmente  secondo  che
l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.
  La  richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente
formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale
dichiarazione  del  legale  rappresentante   dell'ente   richiedente,
attestante  che  l'opera  in  programma  rientra  in  una  delle  tre
categorie sopra elencate.
  I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale
di  esecuzione  di  opere  liriche  e  balletti  italiani  riguardano
distintamente,   tenendo   conto  dell'eventuale  impiego  del  coro,
l'intero spettacolo, i  2/3  dello  spettacolo  o  1/3  o  1/2  dello
spettacolo.
  La  richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia
di cui una in carta legale.
Obbligo delle prove.
  Ciascun teatro  dovra'  dimostrare  lo  svolgimento  di  un  numero
complessivo  di  turni  di  prova  pari  al  numero  delle  opere  in
cartellone sostenute da sovvenzione statale, moltiplicato per  almeno
12.
  Tali  prove  potranno  essere  ripartite  tra  le  varie  opere  in
relazione alle esigenze artistiche con un minimo di otto  prestazioni
per  ciascuna opera in cartellone, compresa la prosa generale in cos-
tume.
  Non potranno essere effettuati piu' di due turni  giornalieri.  Nei
giorni  di  recita e prova generale sara' consentito un solo turno di
prova.
Deroga all'obbligo delle prove.
  Nel caso in cui la  recita  lirica  o  lo  spettacolo  di  balletto
sovvenzionati siano realizzati da un ente lirico o da altro teatro di
tradizione  con  gli  artisti che hanno partecipato alla preparazione
dello spettacolo e con la medesima orchestra, coro e corpo di  ballo,
e'  possibile  derogare  all'obbligo  delle prove a condizione che la
rappresentazione abbia luogo in un intervallo di tempo non  superiore
a otto giorni.
  Qualora  detto  intervallo  ecceda  gli  otto giorni e non superi i
venti deve essere effettuata almeno una prova  d'insieme  nel  teatro
ove  ha  sede  la manifestazione. Ove detto intervallo ecceda i venti
giorni e non superi i trenta dovra' essere comprovato lo  svolgimento
di due giornate di prove di cui almeno una nel teatro ove ha luogo la
rappresentanzione.
  E'  possibile una variazione dell'organico della compagnia di canto
in misura non superiore a 1/4, nonche' una variazione degli organici,
dell'orchestra, del coro entro il limite massimo di sei elementi, con
esclusione del direttore d'orchestra.
                                                 Il Ministro: TOGNOLI