IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito con
l'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con il quale e' stato
stabilito che gli importatori dai Paesi appartenenti  alle  Comunita'
europee  e  dai  Paesi  terzi  di bevande alcoliche prodotte in detti
Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato
da applicare ai recipienti contenenti  i  suindicati  prodotti  prima
della loro presentazione in dogana per l'importazione;
  Ritenuto  che  i  Paesi  terzi  alle  Comunita' europee ai quali si
applicano  le  disposizioni  del  predetto  art.  5   devono   essere
determinati  sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia
in materia di mutua assistenza amministrativa o  di  quelli  conclusi
con   le   Comunita'   europee   in  materia  di  associazione  o  di
cooperazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I Paesi terzi alle Comunita'  europee  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni  dell'art.  5  della  legge  11  maggio  1981,  n.  213,
sostituito con l'art. 34  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente  l'acquisto  dei  contrassegni  di  Stato da applicare ai
recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione  in
dogana per l'importazione, sono i seguenti:
    a)  Paesi  con i quali l'Italia ha concluso accordi in materia di
mutua  assistenza  amministrativa:  Jugoslavia,  Ungheria,   Austria,
Polonia, Spagna, USA, Algeri, Finlandia;
    b)  Paesi con i quali le Comunita' europee hanno concluso accordi
in materia di associazione: Turchia, Malta, Cipro;
    c) Paesi con i quali le Comunita' europee hanno concluso  accordi
in  materia  di  cooperazione:  Algeria,  Angola,  Antigua e Barbuda,
Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Benin,
Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso,  Burundi,
Camerun,  Capo  Verde,  Cecoslovacchia,  Ciad,  Cile, Cina, Colombia,
Comore, Congo,  Costa  d'Avorio,  Costa  Rica,  Dominica  Repubblica,
Ecuador,  Egitto,  El  Salvador,  Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Figi,
Filippine,  Finlandia,  Gabon,  Gambia,  Ghana,   Giamaica,   Gibuti,
Giordania,   Grenada,   Guatemala,   Guinea,  Guinea  Bissau,  Guinea
Equatoriale, Guyana, Haiti, Hounduras, Hong Kong,  India,  Indonesia,
Islanda,   Israele,  Jugoslavia,  Kenya,  Kiribati,  Kuwait,  Lesoto,
Libano, Liberia, Lichtenstein,  Madagascar,  Malawi,  Malesia,  Mali,
Marocco,   Mauritania,   Maurizio,   Messico,   Mozambico,   Namibia,
Nicaragua, Niger, Nigeria,  Norvegia,  Panama,  Papua  Nuova  Guinea,
Paraguay,   Peru',  Polonia,  Repubblica  Centroafricana,  Repubblica
Dominicana,  Romania,  Rwanda,  Salomone,  Samoa   Occidentale,   San
Christophen  e Nevis, San Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sao Tome'
e Principe, Senegal,  Seychelles,  Sierra  Leone,  Singapore,  Siria,
Somalia,  Sudan,  Suriname,  Svezia,  Svizzera,  Swaziland, Tanzania,
Thailandia,  Togo,  Tonga,  Trinidad  e  Tobago,   Tunisia,   Tuvalu,
U.R.S.S.,  Uganda,  Ungheria,  Uruguay,  Vanuatu,  Venezuela,  Zaire,
Zambia, Zimbawe.