IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito con l'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con il quale e' stato stabilito che gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunita' europee e dai Paesi terzi di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione; Ritenuto che i Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni del predetto art. 5 devono essere determinati sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assistenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunita' europee in materia di associazione o di cooperazione; Decreta: Art. 1. I Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, sostituito con l'art. 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione, sono i seguenti: a) Paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi in materia di mutua assistenza amministrativa: Jugoslavia, Ungheria, Austria, Polonia, Spagna, USA, Algeri, Finlandia; b) Paesi con i quali le Comunita' europee hanno concluso accordi in materia di associazione: Turchia, Malta, Cipro; c) Paesi con i quali le Comunita' europee hanno concluso accordi in materia di cooperazione: Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Cecoslovacchia, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Costa Rica, Dominica Repubblica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hounduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Libano, Liberia, Lichtenstein, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Peru', Polonia, Repubblica Centroafricana, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, Salomone, Samoa Occidentale, San Christophen e Nevis, San Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Sao Tome' e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Somalia, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Tuvalu, U.R.S.S., Uganda, Ungheria, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbawe.