Art. 3.
  1. Gli elementi costitutivi del costo base  di  produzione  di  cui
all'art.  22  della  legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo
medesimo nelle seguenti percentuali:
    a) 81 per cento per il costo di  produzione  di  cui  al  secondo
comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
    b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo
comma, lettera b), del citato art. 22;
    c)  12  per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma,
lettera c), del medesimo art. 22.
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
                                  PRANDINI, Ministro dei lavori
                                    pubblici
                                  MARTELLI, Ministro di grazia
                                    e giustizia
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il  testo  dell'art.  22  della  citata  legge  n.
          392/1978 si veda nelle note alle premesse.