Art. 6. Tutte le spese inerenti all'esecuzione dell'opera, ammontanti a L. 994.000.000, sono poste a carico del Fondo per la protezione civile. Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, ingegnere capo e collaudo comprese nel predetto importo sono valutate applicando il disposto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2086 del 4 febbraio 1991 e n. 2029 del 30 ottobre 1990. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1992 Il Ministro: CAPRIA