Art. 6.
  Tutte  le spese inerenti all'esecuzione dell'opera, ammontanti a L.
994.000.000, sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.
  Le spese tecniche di  progettazione,  direzione  lavori,  ingegnere
capo   e   collaudo  comprese  nel  predetto  importo  sono  valutate
applicando  il  disposto  delle  ordinanze  del   Ministro   per   il
coordinamento  della  protezione civile n. 2086 del 4 febbraio 1991 e
n. 2029 del 30 ottobre 1990.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA