IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, m. 258, concernente il regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1991 (suppl. straord. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1991) con il quale sono state approvate le etichette relative ai presidi sanitari "pericolosi", ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Considerato che nel citato decreto ministeriale 12 novembre 1991, non sono stati inclusi i presidi sanitari "pericolosi", a base delle sostanze attive Amitraz, Clorotalonil e Linuron, in quanto per tutti i prodotti contenenti dette sostanze, pericolosi e non, sono state stabilite particolari condizioni e prescrizioni d'uso e sono stati fissati diversi periodi di tempo per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione, anche su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968; Ritenuto di dover provvedere all'approvazione e pubblicazione delle etichette di tutti i presidi sanitari, a base delle citate sostanze attive, conformi alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego previste e, per quanto concerne i prodotti "pericolosi", alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 258 del 2 agosto 1990, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 4, dello stesso decreto ministeriale n. 258/90; Viste le note trasmesse al Ministero della sanita' dalle imprese titolari delle registrazioni per l'adeguamento e l'aggiornamento delle etichette dei prodotti interessati alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego stabilite; Viste le proposte di classificazione trasmesse al Ministero della sanita' dalle imprese titolari delle registrazioni di presidi sanitari pericolosi a base delle citate sostanze attive, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Viste le note del Ministero della sanita' in data 9 agosto 1991 con le quali, in conformita' al parere espresso dalla commissione consultiva, i titolari delle registrazioni sono stati diffidati a modificare in parte o in tutto le citate proposte in quanto non conformi alle prescrizioni ed ai criteri recati dal decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Viste le note trasmesse dai titolari delle registrazioni inviate in risposta alle summenzionate diffide del Ministro della sanita'; Rilevato che, per quanto non innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilita' dei titolari delle registrazioni circa la fedele conformita' delle etichette trasmesse con quelle recate dai decreti di registrazione del Ministero della sanita' a suo tempo emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visti gli atti della commissione consultiva di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, relativi all'esame delle citate proposte di classificazione; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Ritenuto di provvedere con separati provvedimenti alle revoche delle registrazioni per le quali i titolari delle registrazioni non hanno adempiuto a quanto previsto; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvate le etichette, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, relative ai presidi sanitari contenenti le sostanze attive Amitraz, Clorotalonil e Linuron, adeguate alle nuove condizioni e prescrizioni d'impiego stabilite per detti prodotti, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, per quanto concerne i presidi sanitari classificati pericolosi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.