Art. 2. Beni rivalutabili 1. La rivalutazione deve riguardare i fabbricati compresi quelli completamente ammortizzati, e le aree fabbricabili, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel relativo bilancio o rendiconto nonche' in quello relativo all'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione stessa deve essere eseguita, ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, con riguardo alle imprese di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei registri di cui al citato art. 18. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, devono essere rivalutati anche i fabbricati e le aree fabbricabili ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, a condizione che detti beni siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio. 2. Per i beni provenienti da societa' fuse o incorporate si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle societa' stesse. 3. Per fabbricati si intendono, oltre a quelli classificati nei gruppi catastali A, B e C, le costruzioni indicate nelle tabelle dei coefficienti di ammortamento allegate ai decreti ministeriali 29 ottobre 1974 e 31 dicembre 1988, con esclusione degli impianti e dei macchinari ancorche' infissi al suolo. 4. In caso di coesistenza di diversi diritti reali ciascun titolare e' obbligato ad effettuare la rivalutazione per la parte relativa al suo diritto. 5. Nel caso di fabbricati in corso di costruzione alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale deve essere eseguita la rivalutazione, questa deve essere effettuata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del presente decreto.