Art. 2.
                          Beni rivalutabili
  1.  La  rivalutazione  deve riguardare i fabbricati compresi quelli
completamente ammortizzati, e le aree fabbricabili,  acquisiti  entro
la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti
nel  relativo  bilancio  o  rendiconto  nonche'  in  quello  relativo
all'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione  stessa  deve
essere  eseguita,  ovvero,  per  i  soggetti  che fruiscono di regimi
semplificati di contabilita', nei registri di cui agli articoli
16 e 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600,  e,  con riguardo alle imprese di cui all'art. 80 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nei registri di cui al citato art. 18. Per gli
enti  e  le  societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218, devono essere rivalutati  anche  i
fabbricati e le aree fabbricabili ricevuti a seguito delle operazioni
di  conferimento  previste dalla stessa legge, a condizione che detti
beni siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente  entro  la
data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultino dal
bilancio relativo a tale esercizio.
  2.  Per  i  beni  provenienti  da societa' fuse o incorporate si fa
riferimento alla data in cui  sono  stati  acquisiti  dalle  societa'
stesse.
  3.  Per  fabbricati  si  intendono, oltre a quelli classificati nei
gruppi catastali A, B e C, le costruzioni indicate nelle tabelle  dei
coefficienti  di  ammortamento  allegate  ai  decreti ministeriali 29
ottobre 1974 e 31 dicembre 1988, con esclusione degli impianti e  dei
macchinari ancorche' infissi al suolo.
  4. In caso di coesistenza di diversi diritti reali ciascun titolare
e'  obbligato ad effettuare la rivalutazione per la parte relativa al
suo diritto.
  5. Nel caso di fabbricati in corso  di  costruzione  alla  data  di
chiusura dell'esercizio con riferimento al quale deve essere eseguita
la   rivalutazione,  questa  deve  essere  effettuata  applicando  le
disposizioni di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del  presente
decreto.