Art. 4.
        Beni per i quali la rivalutazione non e' obbligatoria
  1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge, non e' obbligatoria
la  rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili di seguito
indicati:
    a)   immobili   destinati   allo   svolgimento    di    attivita'
assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,  culturali,
ricreative e sportive esercitate da parte di enti non commerciali  di
cui  alla  lettera  c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    b)  fabbricati appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e
15 dell'art. 16 del testo unico della legge sull'edilizia economica e
popolare approvato con il  regio-decreto  28  aprile  1938,  n.  1165
(Istituto   autonomo  case  popolari:  societa'  cooperative  per  la
costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore  dei
propri soci; Istituto nazionale per le case ai maestri);
    c)   fabbricati   totalmente  destinati  allo  svolgimento  delle
attivita'  politiche  dei  partiti  rappresentati   nelle   assemblee
nazionali   o   regionali;  delle  attivita'  culturali,  ricreative,
sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute: delle attivita' sindacali dei sindacati  dei
lavoratori,  dipendenti  ed  autonomi,  rappresentati  nel  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; dei  fini  istituzionali  delle
societa'    di   mutuo   soccorso,   nonche'   delle   organizzazioni
rappresentative delle imprese;
    d)  fabbricati  destinati  all'esercizio   del   culto,   purche'
compatibili   con  le  disposizioni  degli  articoli  8  e  19  della
Costituzione;
    e) fabbricati vincolati ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  1›
giugno 1939, n. 1089;
    f)  aree destinate ad attivita' di pubblica utilita' possedute da
enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse.
  2. Nei casi di cui alle lettere a),  c)  e  d),  l'esonero  compete
anche se gli utilizzi agevolati sono effettuati da terzi.