Art. 4. Beni per i quali la rivalutazione non e' obbligatoria 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge, non e' obbligatoria la rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili di seguito indicati: a) immobili destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive esercitate da parte di enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) fabbricati appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico della legge sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Istituto autonomo case popolari: societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci; Istituto nazionale per le case ai maestri); c) fabbricati totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute: delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso, nonche' delle organizzazioni rappresentative delle imprese; d) fabbricati destinati all'esercizio del culto, purche' compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione; e) fabbricati vincolati ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; f) aree destinate ad attivita' di pubblica utilita' possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse. 2. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d), l'esonero compete anche se gli utilizzi agevolati sono effettuati da terzi.