Art. 5.
                     Calcolo della rivalutazione
  1.  A  norma dell'art. 25, comma 1, lettera a), i fabbricati devono
essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle
rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e  dei
servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta
con  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del  7  febbraio  1990,  e
attuata   con   il   decreto   ministeriale  27  settembre  1991,  un
moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate  nei
gruppi  catastali  A,  B  e  C, con esclusione delle categorie A/10 e
C/1/; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e  pari
a 34 per quelle classificate nella categoria C/1.
  2.  Per  le  unita'  immobiliari non ancora censite in catasto alla
data  di  chiusura  dell'esercizio  con  riferimento  al   quale   la
rivalutazione   deve   essere  eseguita,  vanno  assunte  le  rendite
catastali attribuite alle unita' immobiliari similari gia' censite in
catasto. Le unita' immobiliari  per  le  quali  e'  stata  presentata
all'ufficio tecnico erariale richiesta di variazione di classamento o
di  nuova  determinazione  della  rendita,  per  la  quale  l'ufficio
medesimo non ha ancora disposto  nell'esercizio  con  riferimento  al
quale   la   rivalutazione   deve  essere  eseguita,  debbono  essere
rivalutate tenendo conto delle categorie in cui sono classificabili.
  3. Per i fabbricati e  le  aree  fabbricabili  situate  all'estero,
salvo   quelli   appartenenti   ad  una  stabile  organizzazione,  la
rivalutazione va effettuata secondo i criteri di cui ai commi 4, 5  e
6 del presente articolo.
  4.  Per  le  unita' immobiliari classificate nella categoria D ed E
concernenti rispettivamente  fabbricati  a  destinazione  speciale  e
fabbricati  a  destinazione  particolare,  si assume il valore che si
ottiene moltiplicando il costo originariamente iscritto in bilancio e
i  maggiori  valori   derivanti   da   rivalutazioni   e   da   costi
incrementativi  per i coefficienti relativi all'anno in cui il valore
o il maggior valore e' stato iscritto nel  bilancio  stesso.  Non  si
tiene  conto  dei  beni, dei costi incrementativi delle rivalutazioni
contabilizzate   nell'esercizio   con   riferimento   al   quale   la
rivalutazione deve essere eseguita.
  5.  Il  costo  di  cui al precedente comma e' comprensivo di quello
dell'area su cui insiste il fabbricato.
  6. Il valore di cui al comma precedente va assunto al  lordo  delle
rivalutazioni  gia'  eseguite  in  conformita'  a precedenti leggi di
rivalutazione monetaria  e  di  ogni  altra  rivalutazione,  comprese
quelle  effettuate  in  sede  di  fusione  e  quelle effettuate dalle
imprese di assicurazioni ai sensi dell'art. 36 della legge 10  giugno
1978,  n.  295,  e  successive  modificazioni,  ma al netto di quella
eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
  7.  Le  aree  fabbricabili,  come   individuate   negli   strumenti
urbanistici,  devono  essere  assunte per un valore pari a quello che
risulta dall'applicazione dell'80 per  cento  del  valore  venale  in
comune commercio ad esse attribuibile.
  8.  Per  ciascun  bene l'ammontare risultante dal computo di cui ai
precedenti commi va diminuito dell'ultimo costo del bene  fiscalmente
riconosciuto  al netto dei maggiori valori e dei costi incrementativi
contabilizzati nell'esercizio in cui la rivalutazione viene  eseguita
ma al lordo del maggior ammortamento da essi derivante.
  9.  L'ammontare complessivo da assumere ai fini della rivalutazione
e' costituito  dalla  somma  delle  differenze  positive  di  cui  al
precedente  comma,  diminuito  di 1 miliardo di lire e, in ogni caso,
non puo' essere inferiore al 38 per cento di tale ammontare.
  10. L'ammontare determinato dal contribuente  ai  sensi  del  comma
precedente  deve  essere  ripartito  tra i cespiti che hanno concorso
alla formazione del predetto ammontare in misura  proporzionale  alla
differenza  tra  il  valore attribuito a ciascun cespite ai sensi del
comma 1 dell'art.  25  della  legge  e  l'ultimo  valore  fiscalmente
riconosciuto allo stesso cespite ai sensi del comma 8.
  11.  La  quota attribuibile a ciascun bene diminuita dell'eventuale
rivalutazione, gia' effettuata ai sensi della legge n. 408 del  1990,
va  imputata in aumento del valore del bilancio di detto bene, fino a
concorrenza del valore di mercato.
  12. La rivalutazione, fino a concorrenza  dei  valori  di  mercato,
puo' essere effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 54, comma
1,  lettera c), del T.U.I.R., sempreche' quella eseguita ai sensi del
precedente comma 9 sia stata utilizzata per  l'intero  ammontare  ivi
previsto.   Alle   medesime   condizioni,  gli  enti  e  le  societa'
beneficiarie delle operazioni di ristrutturazione di cui  alla  legge
30  luglio  1990,  n.  218,  possono  usufruire  della  rivalutazione
prevista dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408.
  13. Per i soggetti di cui all'ultima parte del comma precedente  la
quota  attribuibile  a  ciascun  bene,  come determinata ai sensi del
comma 11, va imputata, fino a concorrenza del valore di  mercato,  in
aumento  del  valore di bilancio di detto bene, ancorche' fiscalmente
non riconosciuto per effetto della legge 30 luglio 1990, n. 218.