Art. 5. Calcolo della rivalutazione 1. A norma dell'art. 25, comma 1, lettera a), i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e attuata con il decreto ministeriale 27 settembre 1991, un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1/; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1. 2. Per le unita' immobiliari non ancora censite in catasto alla data di chiusura dell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita, vanno assunte le rendite catastali attribuite alle unita' immobiliari similari gia' censite in catasto. Le unita' immobiliari per le quali e' stata presentata all'ufficio tecnico erariale richiesta di variazione di classamento o di nuova determinazione della rendita, per la quale l'ufficio medesimo non ha ancora disposto nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita, debbono essere rivalutate tenendo conto delle categorie in cui sono classificabili. 3. Per i fabbricati e le aree fabbricabili situate all'estero, salvo quelli appartenenti ad una stabile organizzazione, la rivalutazione va effettuata secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 4. Per le unita' immobiliari classificate nella categoria D ed E concernenti rispettivamente fabbricati a destinazione speciale e fabbricati a destinazione particolare, si assume il valore che si ottiene moltiplicando il costo originariamente iscritto in bilancio e i maggiori valori derivanti da rivalutazioni e da costi incrementativi per i coefficienti relativi all'anno in cui il valore o il maggior valore e' stato iscritto nel bilancio stesso. Non si tiene conto dei beni, dei costi incrementativi delle rivalutazioni contabilizzate nell'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione deve essere eseguita. 5. Il costo di cui al precedente comma e' comprensivo di quello dell'area su cui insiste il fabbricato. 6. Il valore di cui al comma precedente va assunto al lordo delle rivalutazioni gia' eseguite in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria e di ogni altra rivalutazione, comprese quelle effettuate in sede di fusione e quelle effettuate dalle imprese di assicurazioni ai sensi dell'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, ma al netto di quella eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408. 7. Le aree fabbricabili, come individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per un valore pari a quello che risulta dall'applicazione dell'80 per cento del valore venale in comune commercio ad esse attribuibile. 8. Per ciascun bene l'ammontare risultante dal computo di cui ai precedenti commi va diminuito dell'ultimo costo del bene fiscalmente riconosciuto al netto dei maggiori valori e dei costi incrementativi contabilizzati nell'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita ma al lordo del maggior ammortamento da essi derivante. 9. L'ammontare complessivo da assumere ai fini della rivalutazione e' costituito dalla somma delle differenze positive di cui al precedente comma, diminuito di 1 miliardo di lire e, in ogni caso, non puo' essere inferiore al 38 per cento di tale ammontare. 10. L'ammontare determinato dal contribuente ai sensi del comma precedente deve essere ripartito tra i cespiti che hanno concorso alla formazione del predetto ammontare in misura proporzionale alla differenza tra il valore attribuito a ciascun cespite ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto allo stesso cespite ai sensi del comma 8. 11. La quota attribuibile a ciascun bene diminuita dell'eventuale rivalutazione, gia' effettuata ai sensi della legge n. 408 del 1990, va imputata in aumento del valore del bilancio di detto bene, fino a concorrenza del valore di mercato. 12. La rivalutazione, fino a concorrenza dei valori di mercato, puo' essere effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 54, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., sempreche' quella eseguita ai sensi del precedente comma 9 sia stata utilizzata per l'intero ammontare ivi previsto. Alle medesime condizioni, gli enti e le societa' beneficiarie delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, possono usufruire della rivalutazione prevista dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408. 13. Per i soggetti di cui all'ultima parte del comma precedente la quota attribuibile a ciascun bene, come determinata ai sensi del comma 11, va imputata, fino a concorrenza del valore di mercato, in aumento del valore di bilancio di detto bene, ancorche' fiscalmente non riconosciuto per effetto della legge 30 luglio 1990, n. 218.