Art. 6. Unita' immobiliari acquisite per effetto di contratti di locazione finanziaria 1. Per le unita' immobiliari acquisite in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione va effettuata assumendo, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4 del presente decreto, il costo iscritto originariamente in bilancio dall'impresa concedente al lordo di tutte le rivalutazioni e di tutti i costi incrementativi, anche se iscritti in bilancio dall'impresa utilizzatrice, ma al netto dell'eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Ai fini del comma 8 dello stesso art. 5, il costo lordo fiscalmente riconosciuto va assunto con gli stessi criteri di cui al periodo precedente, al netto degli ammortamenti dedotti dall'impresa concedente e dall'impresa utilizzatrice.