Art. 6.
              Unita' immobiliari acquisite per effetto
                di contratti di locazione finanziaria
  1.  Per  le unita' immobiliari acquisite in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria, la rivalutazione va  effettuata  assumendo,
ai  fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4 del presente decreto,
il costo iscritto originariamente in bilancio dall'impresa concedente
al lordo di tutte le rivalutazioni e di tutti i costi incrementativi,
anche se iscritti in bilancio dall'impresa utilizzatrice, ma al netto
dell'eventuale  rivalutazione  eseguita  ai  sensi  della  legge   29
dicembre  1990,  n.  408. Ai fini del comma 8 dello stesso art. 5, il
costo lordo  fiscalmente  riconosciuto  va  assunto  con  gli  stessi
criteri  di  cui  al  periodo precedente, al netto degli ammortamenti
dedotti dall'impresa concedente e dall'impresa utilizzatrice.