Art. 7.
                         Imposta sostitutiva
  1.  Sull'importo  della rivalutazione effettuata ai sensi del comma
11 dell'art. 5, compresa l'eventuale quota eccedente il limite del 38
per cento di cui al medesimo art. 5, e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
pari al 16 per cento.
  2. L'utilizzo dell'imposta sostitutiva a  titolo  di  compensazione
dei  crediti  d'imposta, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge,
riguarda esclusivamente l'ammontare dei crediti chiesti  a  rimborso,
risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi
d'imposta precedenti e al  periodo  d'imposta  nel  cui  bilancio  la
rivalutazione  e'  stata  eseguita,  che,  alla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi del predetto periodo di imposta,  non
siano  stati  richiesti,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto-legge 1›
febbraio 1992, n. 47.