Art. 7. Imposta sostitutiva 1. Sull'importo della rivalutazione effettuata ai sensi del comma 11 dell'art. 5, compresa l'eventuale quota eccedente il limite del 38 per cento di cui al medesimo art. 5, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento. 2. L'utilizzo dell'imposta sostitutiva a titolo di compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge, riguarda esclusivamente l'ammontare dei crediti chiesti a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta precedenti e al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, che, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del predetto periodo di imposta, non siano stati richiesti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47.