Art. 9.
                    Saldo attivo di rivalutazione
  1.  Il  saldo  attivo  risultante dalla rivalutazione e' costituito
dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o del rendiconto o del
prospetto in contropartita dei maggiori  valori  attribuiti  ai  beni
rivalutati al netto dell'imposta sostitutiva.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA