Art. 9. Saldo attivo di rivalutazione 1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione e' costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o del rendiconto o del prospetto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati al netto dell'imposta sostitutiva. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 1992 Il Ministro: FORMICA