Art. 2.
  All'onere   derivante   dall'attuazione  della  presente  ordinanza
previsto in lire 50 milioni si provvede  con  le  disponibilita'  del
Fondo  per  la  protezione  civile  accreditate  alla  prefettura  di
Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del  decreto-
legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 febbraio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA