Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza previsto in lire 50 milioni si provvede con le disponibilita' del Fondo per la protezione civile accreditate alla prefettura di Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 1992 Il Ministro: CAPRIA