Art. 2.
   Il  modello  previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore
di  lavoro  secondo le istruzioni di cui all'allegato B e deve essere
rilasciato  almeno  in  duplice esemplare (originale sottoscritto dal
datore   di  lavoro  e  copia)  insieme  con  le  istruzioni  per  la
compilazione.
   Il  modello  puo'  essere  utilizzato,  secondo le indicazioni nel
medesimo  contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al
reddito  certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di
fabbricati;  in  tal  caso,  il modello costituisce dichiarazione dei
redditi  e  va  presentato  in  luogo  dell'ordinario  modello per la
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
   Il modello puo' essere altresi' utilizzato, congiuntamente, per la
dichiarazione   dei   redditi   del   coniuge   non   legalmente   ed
effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati.
   Ove  ne ricorrano le condizioni, il modello puo' essere utilizzato
per  la  scelta  della  destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF agli
scopi  di  cui  all'art.  47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli
articoli  30  e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n.
516 e n. 517.
   In  entrambi  i  casi previsti dai precedenti commi, il modello va
presentato in duplice esemplare (originale e copia).