Art. 2. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato B e deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare (originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia) insieme con le istruzioni per la compilazione. Il modello puo' essere utilizzato, secondo le indicazioni nel medesimo contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al reddito certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di fabbricati; in tal caso, il modello costituisce dichiarazione dei redditi e va presentato in luogo dell'ordinario modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il modello puo' essere altresi' utilizzato, congiuntamente, per la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati. Ove ne ricorrano le condizioni, il modello puo' essere utilizzato per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF agli scopi di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli articoli 30 e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, il modello va presentato in duplice esemplare (originale e copia).