IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopacitata; Visto il decreto interministeriale datato 4 giugno 1991 con il quale sono state determinate per l'anno 1991 le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonche' il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Vista la necessita' di procedere ad una revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in cassa integrazione in relazione alle esigenze manifestatesi nel corso dell'anno 1991 in base all'andamento dei traffici; Considerato che nell'anno 1990 non sono state fruite totalmente le giornate di cassa integrazione straordinaria assegnate per il predetto anno a favore della categoria in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 85/1989 e dell'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990; Ritenuto, altresi', che ai sensi della richiamata normativa il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991, puo' essere fruito nel corso del 1992; Considerato, pertanto, che gli stanziamenti previsti a tale titolo per ciascun anno 1990 e 1991 debbono essere considerati come un'entita' unica afferente l'intero periodo previsto dalla legge medesima; Sentite gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Decreta: La tabella C allegata al decreto interministeriale del 4 giugno 1991 e' modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: FACCHIANO