IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1990 relativo alla sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 14 giugno 1991 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 195/43 del 18 luglio 1991) che modifica la decisione n. 79/542/CEE del Consiglio sull'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali di specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della suddetta decisione; Decreta: Art. 1. L'importazione in Italia di: animali vivi della specie bovina e suina; di carni fresche e prodotti a base di carne di solipedi domestici, bovini, ovini, caprini e suini; di carni fresche di fissipedi selvatici, e' consentita dai Paesi terzi e alle condizioni definite in allegato.