IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli; Decreta: Art. 1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima.