Art. 2.
                        Polizze assicurative
  1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente  possono  essere
stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
  2.  Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in
forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicita'
di rapporti  assicurativi  riguardanti  una  pluralita'  di  soggetti
assicurati  determinati  o determinabili, con riferimento al registro
di cui all'art. 3.
  3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti  che
risultano  aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano
attivita' di volontariato, sulla base delle risultanze  del  registro
di  cui  all'art.  3 alla data di stipulazione delle polizze, nonche'
coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.
  4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono  dalle  ore
24 del giorno di iscrizione nel registro.
  5.  Per  coloro  che  cessano  dall'adesione alle organizzazioni di
volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore  24
del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
  6.    Le   organizzazioni   di   volontariato   devono   comunicare
all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi
degli  aderenti  alle  organizzazioni  e  le  successive  variazioni,
contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.