Art. 3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le com- plete generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresi' indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.