Art. 3.
          Adempimenti delle organizzazioni di volontariato
  1. Le organizzazioni di volontariato  debbono  tenere  il  registro
degli  aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in
ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina
il numero dei fogli  che  lo  compongono.  Il  registro  deve  essere
annualmente vidimato.
  2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le com-
plete generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza.
  3.  I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in
data successiva a quella di istituzione del  registro  devono  essere
iscritti  in  quest'ultimo  nello stesso giorno in cui sono ammessi a
far parte dell'organizzazione.
  4. Nel registro devono essere altresi' indicati  i  nominativi  dei
soggetti   che   per   qualunque   causa   cessino   di   far   parte
dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione  nel  registro  va
effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
  5.  Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il
soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre  giornalmente
la data e la propria firma.