Art. 4.
                              Controllo
  1. Il controllo viene esercitato  dall'Istituto  per  la  vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di interesse collettivo (ISVAP) nel
limiti delle proprie competenze.
  2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna  regione
o  provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attivita'
ed  all'osservatorio  nazionale  per   il   volontariato   l'avvenuta
stipulazione  delle  polizze  concernenti  le  assicurazioni  di  cui
all'art.  1  entro  i  trenta  giorni  successivi  a   quello   della
stipulazione delle polizze stesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO