Art. 2.
  1.  A  richiesta del costruttore dell'autoveicolo o del costruttore
del retrofit, la competente divisione della Direzione generale  della
motorizzazione  civile  rilascia  l'omologazione  del retrofit, quale
unita' tecnica indipendente da applicare su un  determinato  tipo  di
autoveicolo  a  seguito  dell'esito favorevole delle prove effettuate
sull'autoveicolo equipaggiato di retrofit dai C.P.A. della  Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  2. L'omologazione viene concessa alle seguenti condizioni:
   che  i  valori  di emissione ottenuti in una prova di tipo I, come
descritta nell'allegato III della direttiva n. 88/76 siano  inferiori
al  50%  dei  limiti  indicati nella tabella 7.1.1.1. dell'allegato I
della direttiva n. 83/351/CEE;
   che il retrofit corrisponda alle prescrizioni della  direttiva  n.
70/157/CEE,  aggiornata, per i dispositivi silenziatori di scarico di
sostituzione;
   che l'autoveicolo  sia  dotato,  conformemente  alle  prescrizioni
fornite  dalla  casa  costruttrice  del veicolo, di idonea protezione
termica  del  pianale  atta  ad  evitare  anomali   innalzamenti   di
temperatura  del  pianale  stesso  e  ridurre  i  rischi  di incendio
derivanti dalla presenza del dispositivo;
   che l'autoveicolo sia progettato, per funzionare con benzina senza
piombo, quale specificata dalla direttiva n. 85/210/CEE;
   che  siano  previste  misure  atte  a  garantire  il  rifornimento
esclusivamente  con  tale  tipo  di benzina ovvero che sia apposto il
simbolo previsto dalla direttiva n. 89/491,  allegato  II,  paragrafo
5.1.2.2.2.
  3. L'omologazione del retrofit rilasciata per l'installazione su un
determinato  tipo  di autoveicolo puo' essere estesa ad altri tipi di
autoveicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro  secondo  i
criteri  specificati  ai  punti  2.1.1. e 2.1.2. dell'allegato I alla
direttiva n. 88/76/CEE e, ricorrendo il caso anche  a  motorizzazioni
diverse che utilizzano lo stesso dispositivo, alle condizioni e con i
criteri che verranno precisate da apposita normativa tecnica.
   Roma, 24 febbraio 1992
                                            Il Ministro dei trasporti
                                                     BERNINI
Il Ministro per l'ambiente
         RUFFOLO