Art. 3.
  L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione
dei  beni  eventualmente  non  ritenuti,  secondo   le   disposizioni
contenute  nell'art.  4  della  legge  6  dicembre  1962,  n. 1643, e
dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  4  febbraio
1963, n. 36.