Art. 2.
  1.  La  eccezionale  calamita'  naturale e l'avversita' meteomarina
ovvero ecologica di cui all'art. 2  della  legge  e'  dichiarata  con
decreto del Ministro della marina mercantile.
  2.  Il  procedimento,  che  si  conclude entro trenta giorni con la
eventuale dichiarazione di cui al comma precedente,  e'  attivato  ad
iniziativa  delle  associazioni nazionali professionali di categoria.
La relativa istanza deve contenere l'indicazione della zona in cui si
e'  verificato  l'evento  dannoso,  la  descrizione  dettagliata  del
fenomeno  verificatosi, nonche' una relazione di carattere economico-
sociale concernente la realta' produttiva interessata dall'evento.
  3. Su richiesta del  Ministero  della  marina  mercantile,  l'ICRAP
ovvero  un  istituto scientifico del settore operante nell'ambito del
Consiglio nazionale delle  ricerche,  effettuano  accertamenti  sulla
esistenza  e  sulla  rilevanza del fenomeno denunciato, nonche' sulla
incidenza dello stesso sui bilanci economici  delle  imprese.  A  tal
fine  gli  istituti suddetti effettuano la relativa valutazione sulla
base di rigorosi ed  obiettivi  indicatori  di  carattere  biologico,
ambientale  ed  economico,  desunti  anche  dal piano triennale della
pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre.
  4. La relazione, redatta dall'istituto incaricato,  deve  contenere
precise  indicazioni sugli indicatori prescelti anche con riferimento
alla loro applicabilita' al  fenomeno  da  valutare;  la  descrizione
dettagliata  dell'evento  dannoso;  l'esatta delimitazione della zona
interessata dallo stesso evento;  la  consistenza  dei  danni  subiti
dalle  realta'  produttive  con  specifico riferimento alle strutture
ovvero  alla  riduzione  dell'attivita'  produttiva  con  conseguente
compromissione dei bilanci economici delle imprese.
  5.  Il  decreto  di  cui  al precedente comma 1 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6. Si considera compromesso, ai fini di cui al precedente comma  4,
il bilancio economico dell'impresa con una perdita pari almeno al 35%
della produzione globale dell'impresa stessa.