Art. 2. 1. La eccezionale calamita' naturale e l'avversita' meteomarina ovvero ecologica di cui all'art. 2 della legge e' dichiarata con decreto del Ministro della marina mercantile. 2. Il procedimento, che si conclude entro trenta giorni con la eventuale dichiarazione di cui al comma precedente, e' attivato ad iniziativa delle associazioni nazionali professionali di categoria. La relativa istanza deve contenere l'indicazione della zona in cui si e' verificato l'evento dannoso, la descrizione dettagliata del fenomeno verificatosi, nonche' una relazione di carattere economico- sociale concernente la realta' produttiva interessata dall'evento. 3. Su richiesta del Ministero della marina mercantile, l'ICRAP ovvero un istituto scientifico del settore operante nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, effettuano accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nonche' sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese. A tal fine gli istituti suddetti effettuano la relativa valutazione sulla base di rigorosi ed obiettivi indicatori di carattere biologico, ambientale ed economico, desunti anche dal piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre. 4. La relazione, redatta dall'istituto incaricato, deve contenere precise indicazioni sugli indicatori prescelti anche con riferimento alla loro applicabilita' al fenomeno da valutare; la descrizione dettagliata dell'evento dannoso; l'esatta delimitazione della zona interessata dallo stesso evento; la consistenza dei danni subiti dalle realta' produttive con specifico riferimento alle strutture ovvero alla riduzione dell'attivita' produttiva con conseguente compromissione dei bilanci economici delle imprese. 5. Il decreto di cui al precedente comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Si considera compromesso, ai fini di cui al precedente comma 4, il bilancio economico dell'impresa con una perdita pari almeno al 35% della produzione globale dell'impresa stessa.