Art. 3. 1. Le domande di ammissione al contributo devono essere redatte dalle imprese in triplice copia, di cui una in carta legale, secondo lo schema allegato (allegato A), che fa parte integrante del presente decreto. 2. La domanda, corredata della documentazione indicata nell'allegato A al presente decreto, e' trasmessa alla capitaneria di porto competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 1 del precedente art. 1. 3. Il comandante della capitaneria di porto competente per territorio, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, accerta i danni e, con apposito decreto, ne indica l'ammontare, determina l'importo del contributo nei limiti di cui al successivo art. 5 e provvede alla concessione dello stesso.