Art. 3.
  1.  Le  domande  di  ammissione al contributo devono essere redatte
dalle imprese in triplice copia, di cui una in carta legale,  secondo
lo schema allegato (allegato A), che fa parte integrante del presente
decreto.
  2.    La   domanda,   corredata   della   documentazione   indicata
nell'allegato A al presente decreto, e' trasmessa alla capitaneria di
porto competente per territorio entro il  termine  di  trenta  giorni
dalla  pubblicazione del decreto del Ministro della marina mercantile
di cui al comma 1 del precedente art. 1.
  3.  Il  comandante  della  capitaneria  di  porto  competente   per
territorio,  sentita  la  commissione  consultiva locale per la pesca
marittima, accerta  i  danni  e,  con  apposito  decreto,  ne  indica
l'ammontare,  determina l'importo del contributo nei limiti di cui al
successivo art. 5 e provvede alla concessione dello stesso.