Art. 4. 1. I contributi a fondo perduto sono erogati alle imprese dal comandante della capitaneria di porto competente con ordinativi di pagamento tratti sui fondi accreditati dal Ministero della marina mercantile. 2. Al fine di provvedere ai pagamenti di cui al comma precedente le capitanerie di porto richiedono al Ministero della marina mercantile le somme occorrenti. 3. Effettuati i pagamenti, la capitaneria di porto invia al Ministero della marina mercantile una relazione descrittiva corredata da tutti i dati concernenti le somme erogate.