Art. 4.
  1.  I  contributi  a  fondo  perduto  sono erogati alle imprese dal
comandante della capitaneria di porto competente  con  ordinativi  di
pagamento  tratti  sui  fondi  accreditati dal Ministero della marina
mercantile.
  2. Al fine di provvedere ai pagamenti di cui al comma precedente le
capitanerie di porto richiedono al Ministero della marina  mercantile
le somme occorrenti.
  3.  Effettuati  i  pagamenti,  la  capitaneria  di  porto  invia al
Ministero della marina mercantile una relazione descrittiva corredata
da tutti i dati concernenti le somme erogate.