Art. 5. 1. Per l'anno 1992, il contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge e' determinato, in relazione ai diversi tipi di attivita' e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti: a) navi fino a 10 t.s.l. . . . . . . . . . fino a 5 milioni b) navi fino a 50 t.s.l. . . . . . . . . . fino a 10 milioni c) navi oltre 50 t.s.l. . . . . . . . . . . fino a 15 milioni d) imprese di acquacoltura, mitilicoltura, mollischicoltura . . . . . . . . . . . . . . . fino a 50 milioni