Art. 5.
  1. Per l'anno 1992, il contributo a parziale copertura del danno di
cui  all'art.  1  della legge e' determinato, in relazione ai diversi
tipi di attivita' e per  categorie  omogenee,  nelle  misure  massime
seguenti:
    a) navi fino a 10 t.s.l.  . . . . . . . . .     fino a  5 milioni
    b) navi fino a 50 t.s.l.  . . . . . . . . .     fino a 10 milioni
    c) navi oltre 50 t.s.l. . . . . . . . . . .     fino a 15 milioni
    d) imprese di acquacoltura, mitilicoltura,
mollischicoltura  . . . . . . . . . . . . . . .     fino a 50 milioni