Art. 6.
  1.  Per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991 nel golfo
di Salerno (mucillagini), nell'alto Adriatico (moria di  vongole  nei
compartimenti  di  Venezia  e  Chioggia) e' dichiarata la eccezionale
calamita' naturale; per quelli verificatisi nel  corso  dello  stesso
anno  nel  golfo di La Spezia (edredoni) e' dichiarata la eccezionale
avversita' ecologica anche sulla base  delle  relazioni  scientifiche
agli atti dell'amministrazione.
  2.  Alle  imprese dei compartimenti marittimi di Salerno, Venezia e
Chioggia, che hanno provveduto alla consegna della licenza  di  pesca
presso   la  capitaneria  di  porto  di  iscrizione  della  nave,  in
dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, e'  corrisposto
il  contributo  a  fondo  perduto  nella misura massima stabilita dal
precedente art. 5.
  3. Le relative  istanze,  corredate  dalla  documentazione  di  cui
all'allegato  B  al  presente  decreto, devono pervenire al Ministero
della marina mercantile - Direzione generale della  pesca  marittima,
entro  il 31 marzo 1992. Non si considerano presentate in tempo utile
le istanze spedite e non pervenute al  Ministero  entro  la  suddetta
data.
  4.  Il  pagamento  dei contributi previsti dal presente articolo e'
disposto con decreto del Ministro della marina mercantile.
  5. Alle imprese di mollischicoltura operanti nel golfo di La Spezia
e' assegnato complessivamente, in dipendenza degli eventi di  cui  al
precedente  comma 1, il contributo di lire 500 milioni. Detto importo
e' corrisposto, anche in deroga ai limiti di cui al  precedente  art.
5,  alle  imprese  suddette  in misura proporzionale alla consistenza
degli impianti e dei bilanci delle imprese stesse.
  6. Per le finalita' di cui al precedente comma 5  si  applicano  le
procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.