Art. 6. 1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991 nel golfo di Salerno (mucillagini), nell'alto Adriatico (moria di vongole nei compartimenti di Venezia e Chioggia) e' dichiarata la eccezionale calamita' naturale; per quelli verificatisi nel corso dello stesso anno nel golfo di La Spezia (edredoni) e' dichiarata la eccezionale avversita' ecologica anche sulla base delle relazioni scientifiche agli atti dell'amministrazione. 2. Alle imprese dei compartimenti marittimi di Salerno, Venezia e Chioggia, che hanno provveduto alla consegna della licenza di pesca presso la capitaneria di porto di iscrizione della nave, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, e' corrisposto il contributo a fondo perduto nella misura massima stabilita dal precedente art. 5. 3. Le relative istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato B al presente decreto, devono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, entro il 31 marzo 1992. Non si considerano presentate in tempo utile le istanze spedite e non pervenute al Ministero entro la suddetta data. 4. Il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo e' disposto con decreto del Ministro della marina mercantile. 5. Alle imprese di mollischicoltura operanti nel golfo di La Spezia e' assegnato complessivamente, in dipendenza degli eventi di cui al precedente comma 1, il contributo di lire 500 milioni. Detto importo e' corrisposto, anche in deroga ai limiti di cui al precedente art. 5, alle imprese suddette in misura proporzionale alla consistenza degli impianti e dei bilanci delle imprese stesse. 6. Per le finalita' di cui al precedente comma 5 si applicano le procedure di cui ai precedenti commi 3 e 4.