Art. 7.
  1.  Il  contributo  a  fondo  perduto  di  cui  alla  legge  non e'
cumulabile con altre provvidenze allo stesso  titolo  disposte  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici.
  2.  Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso
titolo, di altre agevolazioni, il Ministero  della  marina  mercatile
dispone  la  restituzione  del  contributo  concesso maggiorato degli
interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero  del
tesoro, vigente alla data di concessione.
  3.  Le  somme  da rimborsare devono essere versate alle entrate del
bilancio  dello  Stato,  cap.  3650  "entrate  eventuali  e   diverse
concernenti il Ministero della marina mercatile".