Art. 7. 1. Il contributo a fondo perduto di cui alla legge non e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici. 2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero della marina mercatile dispone la restituzione del contributo concesso maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione. 3. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, cap. 3650 "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercatile".