Art. 8.
  1. Il finanziamento delle ricerche di cui all'art. 4 della legge e'
concesso  dal  Ministero della marina mercantile, sentito il comitato
di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, agli  istituti
universitari, agli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche ed
altri enti di ricerca ritenuti idonei.
  2.   Ai  fini  di  cui  al  precedente  comma  1  sono  considerate
prioritarie le ricerche che consentano la comprensione  degli  eventi
calamitosi,  individuandone  le  componenti principali onde valutarne
l'impatto diretto sulla pesca e sull'acquacoltura.
  3. Nell'ambito delle priorita' definite dal precedente comma 2 sono
privilegiate   ricerche   bio-economiche   che   possono   consentire
simulazioni al fine di definire criteri obiettivi ed uniformi in caso
di calamita' diffuse su vasti areali.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 3 marzo 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO