Art. 15.
  Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni  di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi  incaricati,  sono  esenti  da  imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma  di  pubblicita'  per  l'emissione  dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla  pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo  per  le spedizioni postali dei nuovi titoli alle
sezioni di tesoreria provinciale sara', per quanto  dovuto,  regolato
dal  Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355
e del decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.
171.
  Saranno  osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione  in
carico  delle  scorte  dei  titoli  di  debito  pubblico e dei pieghi
valori.