Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti, a norma del
primo comma  dell'art.  1,  una  provvigione  dell'1%,  sul  capitale
nominale  dei  buoni  stessi,  contro  rilascio  di apposita ricevuta
all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.
  Tale provvigione verra' attribuita,  in  tutto  o  in  parte,  agli
incaricati  del  collocamento partecipanti all'asta in relazione agli
impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non
applicare  alcun  onere  di  intermediazione  sulle sottoscrizioni di
terzi e di provvedere, senza richiedere alcun  altro  compenso,  alla
consegna  dei  titoli  agli  aventi  diritto,  i  quali sono tenuti a
corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari  al  "prezzo
fisso di emissione" maggiorato dell'importo marginale del "diritto di
sottoscrizione",  con  la  corresponsione  dei  dietimi  di interesse
dovuti, al netto.
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".