Art. 4.
  L'intervento previsto nella presente  ordinanza  e'  dichiarato  di
pubblica utilita', urgente e indifferibile e per la sua attuazione il
comune  di  San  Fratello,  dopo  il  riscontro  di  cui all'articolo
precedente, potra'  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante
trattativa  privata  previa  gara ufficiosa tra un numero adeguato di
ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure  previa  ogni
piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.