Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1984 e' istituito un posto di organico nella qualifica di ispettore generale ad esaurimento del ruolo speciale di cui al precedente art. 1. A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente e' soppresso il posto di direttore di divisione ad esaurimento nello stesso ruolo, istituito con il precedente art. 1. E' confermata l'indisponibilita' di un posto nella ex qualifica di direttore aggiunto di divisione, ottava qualifica funzionale del medesimo ruolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1991 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 212