Art. 2.
  A  decorrere  dal  1 gennaio 1984 e' istituito un posto di organico
nella qualifica  di  ispettore  generale  ad  esaurimento  del  ruolo
speciale di cui al precedente art. 1.
  A  decorrere  dalla  stessa  data  di  cui  al  comma precedente e'
soppresso il posto di direttore di  divisione  ad  esaurimento  nello
stesso ruolo, istituito con il precedente art. 1.
  E'  confermata l'indisponibilita' di un posto nella ex qualifica di
direttore aggiunto di  divisione,  ottava  qualifica  funzionale  del
medesimo ruolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1991
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                           GASPARI
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 212