Art. 2.
  1.  I  mutui, che possono essere concessi dagli istituti di credito
speciale, o sezioni autonome, autorizzati ad  esercitare  il  credito
agrario,  a  termini del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  sono  contratti  alle
seguenti condizioni, termini e modalita':
    a)  stipula  dei  mutui:  i  contratti  di  mutuo,  che  potranno
riguardare  anche  singoli  lotti  di  opere  finanziati con la norma
richiamata, saranno  stipulati  fra  i  consorzi  di  bonifica  e  di
irrigazione  concessionari  e  gli istituti di cui sopra in base alle
comunicazioni   dei   provvedimenti   da   emanarsi   dal   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Tali  contratti potranno essere
stipulati mediante scrittura privata debitamente registrata;
    b) erogazione dei mutui: l'importo dei mutui sara' versato  dagli
istituti  mutuanti  in  appositi  conti correnti vincolati, intestati
agli  enti  concessionari,   che   ne   potranno   disporre,   previa
autorizzazione  di  svincolo  del  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, per le finalita' previste dalla legge 7  febbraio  1992,  n.
140;
    c)  tasso  di  interesse:  il  tasso  e'  stabilito in misura non
superiore a quello determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro
per le operazioni di credito agrario di miglioramento;
    d)  ammortamento:  e'  stabilito  nella  durata  di  anni   venti
comprensivo  del periodo di preammortamento che non potra' superare i
due anni con inizio dal 1 gennaio successivo alla data di stipula dei
mutui.
  Le rate di ammortamento, comprensive della quota capitale  e  degli
interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno
e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento.
   Gli  interessi  di  preammortamento  verranno  addebitati ai conti
correnti vincolati di cui alla lettera b);
    e) interessi attivi: dalla data di entrata  in  ammortamento  del
mutuo  sulle  giacenze  esistenti nel conto corrente vincolato verra'
calcolato il tasso attivo pari  al  costo  di  provvista  determinato
bimestralmente  dal  Ministro del tesoro per le operazioni di credito
agrario di miglioramento diminuito di un punto.
    Roma, 4 marzo 1992
                                        Il Ministro
                            dell'agricoltura e delle foreste
                                          GORIA
Il Ministro del tesoro
        CARLI