Art. 2. 1. I mutui, che possono essere concessi dagli istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati ad esercitare il credito agrario, a termini del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, sono contratti alle seguenti condizioni, termini e modalita': a) stipula dei mutui: i contratti di mutuo, che potranno riguardare anche singoli lotti di opere finanziati con la norma richiamata, saranno stipulati fra i consorzi di bonifica e di irrigazione concessionari e gli istituti di cui sopra in base alle comunicazioni dei provvedimenti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali contratti potranno essere stipulati mediante scrittura privata debitamente registrata; b) erogazione dei mutui: l'importo dei mutui sara' versato dagli istituti mutuanti in appositi conti correnti vincolati, intestati agli enti concessionari, che ne potranno disporre, previa autorizzazione di svincolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le finalita' previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 140; c) tasso di interesse: il tasso e' stabilito in misura non superiore a quello determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento; d) ammortamento: e' stabilito nella durata di anni venti comprensivo del periodo di preammortamento che non potra' superare i due anni con inizio dal 1 gennaio successivo alla data di stipula dei mutui. Le rate di ammortamento, comprensive della quota capitale e degli interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento. Gli interessi di preammortamento verranno addebitati ai conti correnti vincolati di cui alla lettera b); e) interessi attivi: dalla data di entrata in ammortamento del mutuo sulle giacenze esistenti nel conto corrente vincolato verra' calcolato il tasso attivo pari al costo di provvista determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento diminuito di un punto. Roma, 4 marzo 1992 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro del tesoro CARLI